BLOG SENZA REGISTRAZIONE: PER LA CASSAZIONE SI PUO'. UNA SENTENZA DELL'ALTA CORTE SALUTATA CON FAVORE DAL MONDO DELLA RETE

Tabloid, il giornale dell'Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia


dall’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia

Sei anni di processo e tre gradi di giudizio per dire che per un blog non c’è obbligo di registrazione della testata al Tribunale. E che un qualsiasi cittadino può esprimere le sue opinioni su un blog non registrato senza incorrere nel reato di stampa clandestina, così come era invece previsto dalla vecchia legge sulla stampa. Una sentenza quella della Corte di Cassazione che è stata salutata con grande favore dal mondo della Rete e, in particolare, dai blogger. La storica sentenza della Cassazione che ha cancellato le due precedenti di primo e secondo grado, rispettivamente dei giudici del Tribunale di Modica e della Corte d’Appello di Catania, è stata pronunciata il 10 maggio ma non si conoscono ancora le motivazioni. Al centro del caso un giornalista e noto blogger siciliano, Carlo Ruta, che curava notizie e commenti sui fenomeni mafiosi attraverso il suo blog www.accadeinsicilia.net senza essersi preventivamente preoccupato di registrare la relativa testata in Tribunale. Ruta era stato condannato nel 2008 dal tribunale di Modica per il reato di stampa clandestina (pronuncia confermata poi nel 2011 dalla Corte di appello di Catania). Proprio per un post pubblicato su Accade in Sicilia un magistrato si era sentito offeso e aveva querelato per diffamazione Carlo Ruta. Il tribunale di Modica, considerando il blog una vera e proprio testata giornalistica (e cioè un “prodotto editoriale” in base alla legge n. 62/2001, e in quanto “stampa periodica”, avrebbe dovuto essere registrato presso il Tribunale competente) lo aveva condannato. Ora la Cassazione ha stabilito che un blog non è di per sé un prodotto editoriale e la figura del blogger non è sovrapponibile con quella del giornalista. Nella pratica significa che i blog, e i loro animatori (giornalisti e no), potranno continuare l’attività, senza obbligo di registrare la testata. Nel caso specifico del processo a Ruta, la Corte di Cassazione ha emesso provvedimento di assoluzione perché “il fatto non sussiste” cassando le due sentenze precedenti “senza rinvio”. Processo finito, quindi. E parola fine, sembrerebbe. Dopo anni di dubbi interpretativi e dopo che sembrava ormai deciso l’obbligo di registrazione anche dei blog come testate giornalistiche dotate quindi di un direttore responsabile. La Corte di Cassazione, nel prendere in esame lo specifico caso del blogger siciliano, è stata chiamata così a decidere su una delle questioni più delicate da quando esiste il web 2.0: se, cioè, tutti quei blog, caratterizzati da periodicità degli aggiornamenti e dalla comunicazione al pubblico, debbano essere equiparati a una normale testata giornalistica e, quindi, soggetti alla legge sull’editoria (Legge n. 47 del 1948). E ha, di fatto, sentenziato che stampa tradizionale e telematica non sono la stessa cosa. Ciò detto, rimane inalterato però tutto il dibattito sul diritto all’identità personale, sull’accesso agli archivi, sul diritto alla privacy.

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4 commenti

  1. Alberto Mario DeLogu (Montreal)

    Fa tenerezza sapere che in Italia resistono ancora queste cose fascio-barocche tipo registrazione della testata in tribunale, abilitazione alla professione, ordine dei giornalisti…

  2. Su Goupon si fanno certificazioni energetiche a soli 20 euro per Piemonte Lombardia e Veneto.
    Sapete se si trova anche a meno?
    Grazie

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